28.06.2009
La deriva della legge e dei giudici verso lo psicoreato -- Seconda parte
La deriva della legge e dei giudici verso lo psicoreato
di Eric Delcroix
seconda parte
La Corte europea dei diritti dell'uomo alla prova
In questa logica di universalismo totalitario, la Commissione europea dei
diritti dell'uomo ha chiaramente opinato per un'interpretazione
sistematicamente partigiana della Convenzione che essa ha per compito di far
rispettare nei paesi assoggettati. Un significativo caso di specie lo mostra
in modo particolarmente eloquente, e precisamente quello di Pierre Marais,
chimico in pensione colpevole di conclusioni scientifiche inopportune.
Nel numero del settembre 1992 di Révision, rivista francese di diffusione
modesta per non dire quasi confidenziale, pubblicata a Issy Les Molineaux e
diretta dal revisionista Alain Guionnet,Pierre Marais aveva in effetti pubblicato uno
studio scientifico preciso. Il suo oggetto figurava in riassunto nel titolo,
"La chambre à gaz de Struthof-Natzweiler, un cas particulier". Tale studio
minuzioso, unicamente di natura chimica, concludeva, a torto o a ragione,
per l'impossibilità tecnica delle esecuzioni di prigionieri mediante mediante
gassamento nel campo di concentramento tedesco di Struhof in Alsazia, attivo nel 1943.
Lo studio stesso rivelava in ogni caso interessi pericolosi e non occasionali
dell'autore, che non saranno in seguito smentiti, perché lo stesso
pubblicherà ulteriormente un'opera non meno minuziosa, in particolare sulla
questione dei cosiddetti "camion a gas" [alias] (45).
Ora, il pubblico ministero parigino, tramite la penna e la voce
inquisitoriali del sostituto procuratore François Cordier, zelante
specialista del genere, ha prestamente esercitato l'azione penale,invocando
la famosa legge Fabius-Gayssot del 13/07/1990 (46). E' così che per delle
pagine austere piene di oscure formule chimiche, di cui i giudici non
capivano manifestamente nulla, così come del resto l'avvocato della difesa,
Pierre Marais è stato condannato penalmente condannato.
Per pronunciare la condanna del chimico, i giudici non hanno neppure fatto
ricorso ad un perito, che avrebbe potuto giungere, in ipotesi, a conclusioni
altrettanto blasfeme, rispetto all'unica legge francese di natura
intrinsecamente dogmatica. Bisogna qui ancora notare che questo disprezzo
per la possibile verifica materiale del fatto causale era già, per una
ragione oggi evidente, una particolarità dei processi per stregoneria.
Come ha scritto Arthur Miller sull'episodio di Salem, «la stregoneria è, per
sua natura, precisamente un crimine invisibile» (47).
Questa è stata anche una delle particolarità dei grandi processi celebrati dagli Alleati a Norimberga.
La cosa è tranquillamente ammessa dai nostri storici di corte, che, con
riguardo all'argomento delle camere a gas hitleriane, esigono l'abdicazione
dell'intelligenza a fronte del mero argomento ex auctoritate. Penso in tal
senso specialmente ai trentaquattro intellettuali che, con Pierre-Vidal
Naquet, si sono abbandonati a questa stravagante formula
oscurantista,mediante presupposizione semi-demonologica e fideistica del genocidio allegato:
«Non bisogna domandarsi come,tecnicamente, lo sterminio di massa è stato possibile.
E' stato possibile tecnicamente perché ha avuto luogo.
Questo è il punto di partenza obbligato di ogni ricerca storica in argomento» (48).
Avendo mancato di ascoltare l'università e l'accademismo del tempo, per cui
«non bisogna domandarsi come tecnicamente...», Pierre Marais, onesto chimico
in pensione,è stato ridotto allo stato di delinquente e di eretico dal nuovo
fanatismo. E' stato condannato sotto la presa di una nuova superstizione che
condiziona i giudici semi-demonologi, teologi della semi-religione dei Diritti dell'Uomo.
La sua condanna fu pronunciata il 10 giugno 1993 dalla XVII sezione del
Tribunale di Grande Istanza di Parigi, sotto la presidenza della signoraRact-Madoux.
Fu confermata il 2 dicembre successivo dalla XI sezione della Corte d'Appello
di Parigi, sotto la presidenza del signor Texier. Il ricorso in cassazione
fu rigettato con decreto del 7 novembre 1995 dalla Sezione Penale della
Corte di Cassazione, sotto la presidenza del signor Milleville. Pierre Marais fu allora il primo revisionista
della storia a rivolgersi alla famosa Corte europea dei diritti dell'uomo.
La sua successiva sconfitta ha se non altro il merito di dimostrare la
parzialità costitutiva di questa giurisdizione sovrannazionale.
Il 24 giugno 1996, la Commissione europea dei diritti dell'uomo, sotto la
presidenza di un certo Trechsel, affiancato da ventinove giudici
internazionali, non uno di meno,usciti dai diversi paesi aderenti al
Consiglio d'Europa, concludeva le sue deliberazioni segrete senza
contraddittorio dichiarando il ricorso «irricevibile» (49).
E tuttavia Pierre Marais era stato condannato per «contestazione di crimini
contro l'umanità», cioè per aver quindi trasgredito il solo dogma testuale
diretto ed intrinseco che conosca il diritto francese (l'unico altro dogma,
testuale indiretto, è quello dell'inesistenza delle razze umane, conseguenza
estrinseca della legge Pléven del 1972), pubblicando una dimostrazione
d'ordine scientifico. Certo,il dogma testuale, ultimo rifugio di una
mentalità prelogica, non poteva
sorprendere i giudici europei, giacché non ha cessato di espandersi nelle
legislazioni di altri paesi continentali, e in particolare in quella
italiana, tedesca, austriaca, belga, spagnola,lussemburghese e svizzera.
Diffusione operatasi con una rapidità ed un'estensione fantastiche,
rivelatrici di un disegno premeditato, l'imitazione e il mimetismo non potendo da soli spiegare tutto.
Ma Pierre Marais, come tutti gli storici revisionisti, non mancava di
argomenti giuridici apparentemente pertinenti. Non riporteremo qui che gli
argomenti tratti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, cui la Corte di Strasburgo
fa la guardia come una faina. Secondo la percezione stessa della Corte, il
ricorrente lamentava, con riguardo alla giustizia francese, le tre circostanze seguenti:
1) di essersi visto opporre il contenuto di un giudizio pronunciato a
Norimberga nel 1946, da parte del Tribunale militare internazionale,
concernente un processo di cui ovviamente non era stato parte - e ciò benchè
in tale processo non si sia mai neppure parlato dell'ipotetica camera a gas
di Struthof! -; in altri termini, di essersi visto opporre, nel senso
letterale del termine, un pregiudizio, contrariamente al principio
dell'equità giudiziaria di cui all'art. 6,primo comma della Convenzione;
-
di non aver avuto ufficialmente accesso a questo giudizio sacralizzato,
cui la legge Fabius-Gayssot rinvia implicitamente per induzione così come ad
un'infinità di altre decisioni di pari valore legale e suscettibili di contraddirsi, in
mancanza di pubblicazione di tutto ciò,data la natura di legge loro
attribuita, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese, in contrasto
con l'art. 6, primo e terzo comma della Convenzione (in effetti, gli stessi
giudizi e provvedimenti resi in Francia sul caso specifico di Struthof
resteranno inaccessibili ai ricercatori sino al 2053 ai sensi della legge 79-18 del 31 gennario 1979);
3) di aver visto beffata la sua libertà d'espressione, in modo tanto più
inaccettabile che nessuna restrizione di preteso interesse sociale può mai
ostacolare l'espressione scientifica, la libertà della scienza
rappresentando, si pensava, un valore intangibile in sé.Questo terzo
argomento richiede qualche precisazione, tanto il pubblico non informato
ignora sino a che punto la libertà di espressione è divenuta sempre più
un'espressione vuota di significato concreto. Questa libertà,
papagallescamente proclamata dal 1945, non cessa di restringersi come una
pelle d'asino, e il suo nome già oggi non corrisponde che ad un artificio
della neolingua imperante. Siamo infatti al punto che tale libertà è
arrivata a non esistere più che a condizione di professare la religione
moralista e massonica degli inevitabili e manichei Diritti dell'Uomo. Al di
fuori di questa ideologia totalitaria non vi sono che pseudo-idee,
riducibili a sentimenti malvagi come l'"odio", eterno appannaggio della
peccaminosità altrui. Diavolerie, si sarebbe detto in altri tempi.
Libertà di ricerca occultabile e chimica immorale
La garanzia testuale della libertà d'opinione e d'espressione che offre la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo è, nella sua apparenza formale,
letteralmente la seguente:
«Art. 10 - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale
diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o ideesenza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche esenza considerazione di frontiera. [...]
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,
può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che
sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità
territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la
protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la
divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».
Per rifiutare a Pierre Marais la sua «libertà di opinione» e di
«espressione», la Commissione ha evidentemente invocato il secondo comma di
questo articolo 10, che pone delle riserve al principio enunciato al primo
comma. Ma è stato pur necessario che la Commissione esplicitasse le ragioni
della sua opinione, scrupolo del resto che non cruccia più affatto la Corte di Cassazione francese.
La suddetta Commissione ha fatto così ricorso ad un argomento di un
oscurantismo radicale che mostra che in fatto di Diritti dell'Uomo il
fanatismo è rimasto ("ne varietur") tale e quale quello che era già nei confronti di Galileo [alias] (vedi l'ammonizione del Sant'Uffizio del 1632): «La Commissione ricorda che,
contrariamente a l'affermazione del ricorrente secondo cui l'art. 10 secondo
comma della Convenzione non riguarderebbe la "ricerca scientifica", anche supponendo
che si tratti nel caso di specie di una pubblicazione "scientifica", il secondo commadell'art. 10 non distingue a seconda della natura dell'espressione in causa».
Si può dunque censurare tutto, ivi comprese le dimostrazioni di natura
innegabilmente scientifica,quando ne va della "morale". In fin dei conti, si
possono perfettamente condannare le formule estratte dall'articolo
incriminato, in ragione delle loro inopportune conseguenze logiche per
induzione, come per esempio la seguente:«1,8 massa molare x (CN) 2CA / 2 x massa molare HCN = (1,8 x 92 / 54) # 3 g».
Satanismo "neonazista"? Il signor Marais, placido cittadino irreprensibile,
così come gli altri chimici in libertà, devono rassegnarsi e dirsi che la loro sorte resta
sempre meno peggio di quella quella capitata a Lavoisier?
Torna in mente la celebre formula del giudice Coffinhal, di sinistra
memoria, vice-presidente del tribunale rivoluzionario, all'atto della
condanna di Lavoisier alla ghigliottina: «la Repubblica non ha bisogno di chimici»...
In ogni modo, per tornare all'affaire Marais, nulla formalmente impediva
alla Commissione di produrre una giurisprudenza onesta, libera e di buon senso.
Ma il fanatismo demonologico dei giudici ha avuto la meglio, nell'eccesso e
nella passionalità così nocivi all'applicazione del semplice buon senso.
Intendo il fanatismo nel senso volterriano del termine, poiché siamo in
presenza, ripetiamolo, di una vera e propria religione secolare,
fanatismo,cioè «l'effetto di una falsa coscienza, che asservisce la
religione ai capricci dell'immaginazione e agli eccessi della passione»(50).
Di fatto, il sentimento di servire una morale trascendentale, per poco che
lo spirito che essa abita si lasci andare, favorisce facilmente il fanatismo.
Il puritano non può sfuggirvi, quand'anche fosse un europeo convertito alla
super-ideologia mammonica, trecento anni dopo gli ultimi processi per stregoneria in
Francia. E contrariamente ai fanatismi del passato questo non induce alcuna
forza particolare in chi ne è soggetto di fronte alla morte...
Questo moralistico fanatismo contemporaneo fonda gli attacchi di furore
estatico degli agenti del sistema che conduce per mano, dopo averli formati
secondo gli standard intellettuali ed etici che impongono oggi gli studi
accademici e la formazione professionale del giurista. Anzi, tale fanatismo,
istillato nella società dalla scuola e dai media, finisce per condizionare
l'insieme della popolazione. I dissidenti non sono più percepiti come
individui che, del tutto semplicemente,percepiscono diversamente le cose e
la pensano altrimenti: sono divenuti degli immorali votati alla dannazione.
In rottura con la civiltà europea del passato, questa orrenda passione
annichila il senso comune e il rigore intellettuale, che permettevano il
rispetto dell'avversario, o anche del nemico,senza bisogno di Diritti dell'Uomo...
Dalla libertà di espressione in particolare alla proscrizione giudiziaria in generale
Infine, tanto contro la la libertà di espressione del ricorrente che contro
i tre argomenti enunciati precedentemente, la Commissione ha trovato una
scappatoia che non conosceva né conosce ancora la Corte di cassazione
francese. Essa non ha potuto trovare questo palliativo che facendo ricorso a
una procedura disonesta, ma che tradisce la sua vera natura parziale e fanatica.
I giudici europei di Strasburgo hanno astutamente tirato fuori il loro
jolly, sotto le sembianza dell'art. 17 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei dirittidell'uomo, articolo d'altronde ispirato dall'art. 30 dellatautologico dettato dell'art. 17: «Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla
distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più
ampie di quelle previste in detta Convenzione».
Benché piuttosto circolare, l'enunciato è assolutamente malizioso, e
fornisce ai giudici da tutti i punti di vista un jolly per qualsiasi
parzialità, un'arma moralizzatrice finale, per imporre la virtù terroristica
contro la regola di diritto. La giustizia dell'URSS conosceva ugualmente
questo tipo di ragione ideologica, con il famoso art. 70 del codice penale
sovietico, che prevedeva che fosse punita « ...l'agitazione o la propaganda
condotta in vista di abolire o di indebolire il regime sovietico o di
compiere più pericolosi crimini contro lo stato come la diffusione ai
medesimi fini di pensieri calunniosi che denigrino il regime sovietico
pubblico e statale, come pure la distribuzione,pubblicazione o detenzione
negli stessi fini di letteratura avente un tale contenuto» (51),
permettendoche fosse punito qualsiasi atto commesso in ipotesi al fine di
«abolire o indebolire il regime».
Si tratta di una disposizione protettiva per il complesso moralizzatore
dello "stopreato" orwelliano piuttosto che per gli uomini liberi, ma qui non è che sia "uomo" chiunque.
La dichiarazione del 1789 [versione originale] ignorava questo genere di
riserve perfide che dovevano purtuttavia molto rapidamente rinascere dalle
ceneri della teocrazia per quel breve momento tragico che fu il Terrore.
In effetti, l'art. 17 non è che una versione alambiccata della famosa
formula di Saint-Just: «Pas de liberté pour les ennemis de la liberté,
nessuna libertà per i nemici della libertà!».
Su tali basi, il diritto cessa di vertere sui mala quia prohibita per
occuparsi del mala in se, smetta di considerare concretamente i
comportamenti del suddito per investigarne le idee. Con la sua celebre
invocazione Saint-Just non incarnava affatto un qualche principio
rivoluzionario, ma alla faccia del suo preteso radicalismo giacobino si
riattaccava invece al tomismo giudiziario già criticato alla fine
dell'Ancien Régime. Sguazzava anzi, foss'anche senza rendersene conto, nella
palude dei processi per stregoneria, prefigurando quel recupero cui si
sarebbe più tardi a sua volta dedicata ampiamente la rivoluzione bolscevica.
Ritornava a quella pericolosa dialettica giudiziaria del Bene e del Male che
la Summa fondava sul Vangelo e che Arthur Miller descriverà in questi
termini, messi in bocca a Padre Danforth nel suo dramma già citato sui
processi di Salem: «Non ci troviamo più nell'epoca torbida in cui il bene
veniva mescolato al male per abusare del mondo».
Jean-Gabriel Cohn-Bendit, fratello serio e posato del troppo celebre ed
inaffondabile istrione del Maggio '68, aveva fatto strame della formula di
Saint-Just, prendendo precisamente la difesa degli storici revisionisti in
generale e di Robert Faurisson in particolare. A suo avviso, questa formula
rappresentava «la fureria di tutti i sistemi totalitari, e non, come si è
potuto credere, e non il contrafforte più efficace contro di essi» (52).
Perfetto "furiere" del Nuovo Ordine moralista e mondialista, la Commissione
ha rispedito al mittente le tesi di Pierre Marais e la sua chimica, tanto
corrosiva quanto empia. Al motivo succitato con cui ha rifiutato qualsiasi tipo di immunità
alla ricerca scientifica,essa ha dunque aggiunto il seguente: «La
Commissione ha parimenti preso in considerazione l'art. 17 della Convenzione. [...]
L'art. 17 impedisce infatti ad una persona di dedurre dalla Convenzione un
diritto a darsi ad attività miranti alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
Convenzione. [...] La Commissione rimarca le constatazioni approfondite
delle giurisdizioni interne quanto al contenuto della pubblicazione con la
quale il ricorrente mirava in realtà [!], sotto la copertura di una
dimostrazione tecnica, a rimettere in discussione l'esistenza e l'uso delle
camere a gas per uno sterminio umano di massa. La Commissione ritiene che
gli scritti del ricorrente vadano in direzione contraria ai valori
fondamentali della Convenzione, quali sono espressi dal
suo Preambolo, ovvero la giustizia e la pace. Considera perciò che il
ricorrente tenta di sviare l'art. 10 dalla sua vocazione utilizzando il suo
diritto alla libertà di espressione per fini contrari allo spirito e al testo della Convenzione...».
La parzialità essendo evidentemente d'obbligo, in nessun momento la difesa
del signor Marais è stata posta in grado di spiegarsi in contraddittorio sull'eventuale
applicabilità dell'art. 17, e quindi sulla filosofia che eventualmente
potesse essere indotta dalla dimostrazione chimica. I giudici hanno tirato
fuori dalla manica la loro carta bisunta da bari moralisti, da semi-teologi
furbastri, per i bisogni del "dovere alla virtù". Il loro jolly demonizzante
ha permesso di negare a un soggetto un diritto contemporaneamente proclamato
con tanta pomposa ostentazione! E' così ormai chiaro che un soggetto di
diritto ha il dovere di non utilizzare le sue libertà se non «per fini»
ideologicamente conformi, e non certo cedendo al suo supposto libero arbitrio intimo.
Bisogna pur ammirare l'argomentazione tutta soggettiva: «la Commissione
ritiene che... [...] considera che...». Il Diavolo è la sotto, non c'è
niente da provare: i giudici ne sono già convinti.
Il rigetto del ricorso è stato perciò fondato su un determinismo giuridico
di tipo morale. Nel caso di specie, i giudici hanno reputato Pierre Marais
immorale, in quanto avrebbe preteso di inferire qualcosa a cui del resto non
vi è nessuna prova abbia neppure pensato, e che comunque non ha scritto.
Niente di meno che direttamente la «distruzione dei diritti e libertà
riconosciuti»(evidentemente, solo agli altri), per riprendere la formula
enfatica e pomposa della sentenza. -
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU
del 1948, il cui principio è stato anche ripreso dall'articolo 54 della
neocomunista Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ecco il -
Il diritto formale e legale apparente deve a questo punto, come durante
l'Ancien Régime o sotto il potere sovietico, cedere alla morale dominante,
di cui non può essere che un mero e subalterno ausiliario occasionale.
Ed ecco qui la Commissione della Corte in azione, nel seno stesso della
liturgia giudiziaria del teatro di Satana.La proscrizione non prende di mira solo il prodotto
mefitico dell'anima dannata del querelante, espulso dall'umanità. E' l'anima
posseduta dal Maligno che fa esalare i suoi miasmi dalle idee, dai
sentimenti, persino dalle formule chimiche che i giudici considerano orrenda
alchimia. Si tratta infatti di possessione diabolica redibitoria, e non della commissione
di oggettivi atti materiali proibiti, quali che possano esserne le intime e
ultime motivazioni, in teoria appannaggio esclusivo del foro interno dell'imputato.
Del resto, simili atti oggettivi e materiali, come la corruzione, il
furto,l'assassinio, la truffa, vere trasgressioni del Sollen (dovere,
condotta richiesta), ma non ideologicamente peccaminosi, non consentono
certo di per sé che l'imputato sia privato di una qualsiasi protezione. I
balordi, i malfattori più sordidi sono al riparo dalla nuova proscrizione
sociale e giuridica dal regno dei Diritti dell'Uomo, e sono anzi guardati
con un impietosimento neo-rousseauiano cui l'ondata di criminalità oggi
dilagante non è estranea; ma gli stessi "comuni diritti" non si può certo
tollerare che vengano invece strumentalizzati per la «distruzione dei
diritti e delle libertà riconosciuti».
Tutti costoro possono perciò profittarne liberamente. Non così chi ha "idee
libertine", i curiosi di scienza, genia hitlero-satanica.
Per i partigiani e i guardiani faziosi dei sacrosanti Diritti dell'Uomo,
sola conta la lotta senza quartiere contro il "nemico del genere umano" (per
riprendere la definizione demonologica di Pascal in Les Provinciales). Il
Maligno si è dunque nascosto maliziosamente nel corpo posseduto del chimico
e si è rivelato alla sagacità ispirata dei giudici moralizzatori.
Pierre Marais, per la sua supposta motivazione interiore, nella sua intima
coscienza, aveva commesso, come dice Orwell, il «crimine fondamentale che
contiene tutti gli altri, il crimine del pensiero, lo psicoreato». Mirava
"in realtà", sornionamente, a un risultato peccaminoso, a «fini contrari
allo spirito...», che i giudici hanno subodorato senza fallo, con l'aiuto
della grazia divinatoria dei Diritti dell'Uomo.
In tutta evidenza, il ragionamento della Corte è quanto meno specioso, in
particolare nel caso di specie preso in esame. Tale ragionamento riposa su
una pura petizione di principio, disonesta e falsa. La mera constatazione di
una realtà qualsiasi, fondata o meno sulla chimica, non consente di per sé
di dedurre rigorosamente un bel niente quanto ai disegni e motivazioni
ultimi del soggetto che la sottopone all'esame altrui, disegni e motivazioni
che del resto non dovrebbero riguardare, in un'interpretazione sana del diritto contemporaneo, che lui e la sua coscienza. Ma questo non è
evidentemente il modo di vedere le cose degli spiriti dogmatici che possono
presuntivamente inferirne un'empietà correlativa di chi procede a
constatazioni scomode o mefitiche. Quando il diritto decade nella "morale",
il diritto in senso proprio non esiste più, ma solo la teologia: qui, la
semi-teologia secolarizzata dei Diritti dell'Uomo.Provenendo da giudici
sedicenti "laici", ma appoggiati sulla metafisica del bazar mercantilista
dei Diritti dell'Uomo, la sentenza Marais è senza dubbio fondata su
un'affermazione particolarmente odiosa e imbecille. Non si è "nazisti"
(anche se non hanno usato la parola, è chiaro a cosa si
riferisse, sulla base delle loro prevenzioni di partenza, il limitato
pensiero dei giudici) in ragione di uno studio in materia di chimica fisica.
Di conseguenza, pare andare da sé che non si è "nazisti",foss'anche
nell'accezione stereotipata della neolingua dominante, nella misura in cui
si decide di verificare empiricamente la possibilità o impossibilità
dell'uso di gas tossici per l'esecuzione di prigionieri nel campo di Struthof.
In effetti, il povero Marais è ben lontano dal considerarsi
"nazista",essendo anzi le sue idee personali, secondo quanto manifestato in
pubblico e in privato nel corso
della sua vita, quando pure gli è capitato di farlo, di tutt'altro
orientamento. Ma i giudici di Strasburgo non ne sapranno mai nulla perché
non ne hanno voluto sapere nulla, murati come sono nella loro passione
partigiana. Ciò senza contare come ovviamente anche il fatto che lo stesso
potesse essere (come non è) di simpatie
nazionalsocialiste, nulla ci dice quanto all'esattezza o inesattezza delle
sue conclusioni. E senza ancora contare il fatto che, se anche
nazionalsocialista fosse, questo non dovrebbe impedirgli di esercitare i
suoi diritti intrinseci di "uomo" e la sua libertà di espressione, tanto più
quando questa non riguarda neppure opinioni in qualche senso "politiche", ma
unicamente formule ed esperimenti, qualsiasi conclusione di ordine storico
il lettore ne possa trarre. Ma abbiamo visto che
il soggetto di diritto non si vede riconosciuto come tale che a condizione
di utilizzare le libertà ostentatamente proclamate dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo su licenza della super-ideologia,e in nessun caso per
ipotizzati «fini contrari allo spirito e al testo della Convenzione».
Rieccoci così all'inquisizione delle anime ed allo stupro delle coscienze,
che fioriscono sotto la formula dei "diritti umani", per cacciare ogni
arbitrio o motivazione sospettata di un'intima peccaminosità. Tutti gli
uomini sono liberi, certo, ma sono unicamente liberi di... non contrariare
ideologicamente e moralmente coloro che pretendono dettare i loro Diritti
così come il loro Bene.
Liberi sono i querelanti... di non contraddirli. E questa regola già non è
più fondata sul «testo»legale e formale della Convenzione, ma sul suo «spirito».Il pensatore dissidente, anatema per i Diritti dell'Uomo e per il loro "spirito", dalla
notevole plasticità ideologica e morale, se lo abbia per inteso.
Bisogna però ammettere che questi giudici, divenuti quasi teologi,
predicatori e confessori, sono i vettori del Bene metafisico, i guardiani
supremi «della giustizia e della pace». Il che non è poca cosa, nella
presunzione della pratica e dello stile giudiziario: ne abbiamo ben
conosciuti altri, più circospetti, meno enfatici, infinitamente più seri...
e più modesti. Ben inteso, si chiede ai bigotti,agli ingenui, e al pubblico
istupidito di applaudire e sbellicarsi al teatro di Hitler. Per il rogo
accesoogni giorno con il napalm, gridate tutti: bene! bravo! In fin dei
conti il Bene trionfa e il buon costume è protetto. Il rogo non è del resto
sempre virtuale. La US Air Force che è nei cieli e i suoi ascari vegliano.
Abbasso Hitler, abbasso Saddam, abbasso bin Laden! Viva il Bene!
Dalla lettera allo "spirito" della Convenzione: la deriva verso il processo alle intenzioni
Questa giurisprudenza, pur se non del tutto sprovvista di precedenti da
parte dei venditori di olio di serpente di Strasburgo, resta nondimeno di
una gravità estrema, comportando alcune conseguenze teoriche che meritano di
essere esaminate con attenzione. Annuncia anche una decadenza del principio
di legalità nelle società occidentali che procede ormai a passi da gigante.
Innanzitutto, e in primo luogo, la Corte europea dei diritti dell'uomo non
esita, in presenza di disposizioni testuali, e benché queste sia già da parte loro docili ai suoi
disegni partigiani, a invocare direttamente lo «spirito» della Convenzione,
cui si riservano di dare la precedenza ogni volta sia necessario. Si tratta
di una pietra miliare importante nella direzione dell'affermazione di un
diritto "consuetudinario", moralizzatore e di fonte giudiziaria, che concede al giudicante in realtà un arbitrio assoluto onde impedire al soggetto di diritto la "licenza" delle
motivazioni ultime, che nel diritto penale contemporaneo non dovrebbero in
realtà che riguardare lui stesso. Peggio, si tratta di un diritto
"consuetudinario" inventato ex nihilo, senza alcun presupposto in usi
concreti o in un corpo di precedenti evolutosi storicamente e che possa
tenere luogo della norma legale, ma solo nella super-ideologia dominante e
nei preconcetti diffusi dei suoi sostenitori. La Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, o meglio il suo "spirito" così interpretato
secondo necessità, regna sola nei cieli. Si tratta in effetti di una giustizia ideologica confessata (vedi il citato art. 17) e moralizzatrice, che mira ad estirpare la fornicazione spirituale con le idee proibite. Cose che non sono certo
nelle... consuetudini, in senso proprio, ovvero nelle tradizioni culturali e
pratiche, dei sistemi giuridici dell'Europa continentale, specie di matrice
romano-germanica, legati da secoli alla legalità e formalità del diritto penale, fondati su dettati normativi scritti, soggetti ad interpretazione stretta. Non si può che constatare qui un'influenza anglosassone crescente, il ricorso alle cui tradizioni era del resto necessario per legittimare il diritto penale elaborato contro gli esponenti del III Reich in particolare,
per ragioni politiche contingenti. In fin dei conti, si tratta di capitolare tra l'altro ad un diritto penale angloamericano "alleggerito" (light), utilizzabile al di fuori del relativo contesto e garanzie da non-anglosassani che sognano di parlare inglese e di inabissarsi in
un'american way of life immaginario. Questo diritto è infatti l'arma politica e morale
universale della Cappa: arma che ritrovano i giudici di Strasburgo nel cielo moralizzatore e
nell'incomparabile azzurro mistico della US Air Force.
Ecco perché i redattori della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo hanno rinunciato alla regola onorata della legalità delle
pene, facendo regredire per pregiudizio i nostri riferimenti in materia all'epoca dell'inquisizione. Il principio anti-legalista, e pseudo-"consuetudinario" è esplitamente affermato nel testo all'art. 7 della Convenzione, che recita bensì: «Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale», ma subito aggiunge: «Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».
E' rimarchevole come questo testo non faccia alcun riferimento alla "legge"
in senso formale,rinviando addirittura espressamente per la definizione di ciò che è
criminoso ad un'assise rappresentata non da un qualche potere sovrano e popolare, ma ad astratti "principi generali".
Troviamo qui un vasto campo libero per l'arbitrarietà teoricamente
esauritosi in Francia conl'Ancien Régime e che resta la molla del nuovo diritto di impronta
angloamericana. Il medesimo art.7 è del resto in totale contrasto con le
disposizioni della famosa Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del
cittadino del 1789, dichiarazione che continua a figurare nel preambolo
della Costituzione gollista del 1958, dove si legge: «Nessuno può essere
punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata».
Ora, in un parere del 18 giugno 1979, il ministro francese degli affari
esteri ricordava beotamente la straordinaria parzialità fondatrice del
«comitato d'esperti incaricato di elaborare il progetto di convenzione di
garanzia collettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»
quanto al punto che qui ci preoccupa. Il comitato aveva ritenuto che
dopotutto non è per il fatto di affettare di avere principi giuridici che ci
si debba attenere troppo strettamente. Rifiutando di sottomettersi anche solo formalmente all'ideologia della supposta imparzialità del diritto repubblicano, il comitato citato scriveva anzi:
«Quanto al principio della non-irretroattività della legge penale [...] il
Comitato tiene a sottolineare che questo testo non riguarda le leggi che,
nelle circostanze del tutto eccezionali che si sono prodotte a seguito della guerra mondiale, sono state passate per reprimere i crimini di guerra e i fatti di tradimento e collaborazione con il nemico, e non mira ad alcuna condanna giuridica o morale di tali leggi».
Da qui, il secondo paragrafo dell'art. 7 della Convenzione sopra
riportato... Si noterà che le "nazioni civili" secondo la medesima
disposizione sono ovviamente gli angloamericani, con il loro diritto penale
consuetudinario, pure nel relativo ambito più o meno plasmato e certificato
da tradizioni secolari ed interventi legislativi e costituzionali. Diritto
che fu applicato, sotto forma di avatar impoverito e caricaturale, dal
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga insediatosi a
Norimberga . La giurisdizione esclusivamente inter-alleata aveva rifiutato
anch'essa di considerare come un principio intangibile la non-retroattività
delle leggi, dichiarando che «la massima "nullum crimen sine lege" non è che
una regola che va per la maggiore», ma che è priva di un valore
particolarmente vincolante, con il che veniva tirata senza problemi una riga
su Beccaria e sulla stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.
Da questo punto di vista, si potrebbe legittimamente sostenere che la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è, riguardo
alla famosa Dichiarazione del 1789, propriamente controrivoluzionaria. Ma
oggi quale "repubblicano" e "democratico" professionale ed
autoproclamato oserebbe offuscare la sua reputazione con un tale reazionario cavillo?
In tutti i modi, i famosi principi del 1789, messi in concorrenza con quelli
della Convenzione europea, sono storicamente e tecnicamente perdenti. In
effetti, la stessa giurisprudenza francese ammette oggi che i giudici
nazionali devono direttamente applicare le convenzioni internazionali dette
"ad effetto immediato" ignorando le leggi nazionali che fossero ad esse per ipotesi contrarie.
Questo principio, già evocato, della "gerarchia delle fonti" o della
"prevalenza" è il solo modo che ci consente di sottometterci di fatto alla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo,come ha voluto definitivamente François Mitterand nel 1981. Esso viene desunto dall'art. 55 della Costituzione
francese in vigore, che dispone: «I trattati o accordi regolarmente
ratificati hanno, a partire dalla loro pubblicazione, un'autorità superiore
a quella delle leggi, sotto riserva, per ciascuno
dei trattati, della sua applicazione dall'altra parte». D'altronde, e molto
saggiamente da un punto di vista democratico tradizionale, la giurisprudenza
rigetta l'idea di una competenza del giudice a giudicare della
costituzionalità delle leggi nazionali, democraticamente approvate dai
rappresentanti del popolo in parlamento; salvo purtuttavia, se si stratti di
ricorrere al succitato art. 55 della Costituzione per derogare ad una legge
nazionale a profitto di una convenzione internazionale
considerata "ad effetto diretto" nell'ordine giuridico interno...
Praticamente, ciò significa che il giudice francese deve, se ne ricorre
l'opportunità, di disattendere la legge nazionale a favore della
Convenzione, cosa che non potrebbe fare se la legge fosse contraria alla
Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino! Gli "immortali
principi" in essa contenuti sono perciò in condizione di inferiorità e di
per ciò stesso in condizione di inferiorità in caso di conflitto (53).
In secondo luogo, per ritornare agli insegnamenti che è possibile trarre
dalla vicenda Marais, la Corte europea dei diritti dell'uomo si permette di
fare un processo alle intenzioni al chimico, nel modo più contraddittorio,
occulto ed apodittico. Per il suo carattere sornione ed inopinato, il colpo
è evidentemente impossibile da parare, non essendo stato l'avvocato
difensore neppure messo in grado di replicare all'argomento. La motivazione
invocata è più che mediocre, dato che la Commissione non fa altro che invocare opinioni non meglio giustificate («la Commissione ritiene...»). Ma non vi è ragione di spiegarsi: uno storico revisionista, avesse anche indiscutibilmente la scienza o la verità dalla
sua parte non può che essere un nemico dei «valori fondamentali della
Convenzione..., ovvero la giustizia e la pace».
Non vi è qui né diritto né giustizia, ma solo un tremendo partito preso
politico-ideologico e moralistico, che ogni ordinamento ragionevole dovrebbe
considerare logicamente come una violazione di doveri d'ufficio da parte del
magistrato che se ne renda responsabile.Infine, e in terzo luogo: cosa più
grave di tutte, la giurisdizione suprema per la difesa dei Diritti dell'Uomo
si arroga la licenza incongrua e smisurata di dire che cosa sia un "uomo".
Tramite il ricorso all'art. 17, si arroga il diritto di definire chi meriti
o meno protezione come soggetto di diritto a pieno titolo, a titolo dei relativi "diritti".
Lo stesso art. 17 potrebbe essere chiamato la clausola di eliminazione del
"nemico del genere umano". E' una manifestazione tangibile della
demonizzazione dei dissidenti occidentali contemporanei, che mutano in
eretici privati di qualsiasi diritto formale, nel quadro della lotta del
Bene e del Male. I Diritti dell'Uomo istituzionalizzati,eretti in diritto
positivo dalla relativa Convenzione, hanno permesso la restaurazione
dell'interdetto e della scomunica.
Nel caso di specie, la Corte ha semplicemente deciso che Pierre Marais,
contrariamente agli uomini n generale, non sarà trattato come soggetto di
diritto, ma da quel "nemico del genere umano" che è,dato che il suo discorso
trae origine da una fornicazione spirituale. Reminiscenza questa, per il
gurista, dei tempi della schiavitù, quando lo schiavo non era che un oggettodi diritti, una semplice cosa, sprovvista come tale di qualsiasi capacità giuridica propria. Non c'è bisogno di sottolineare le prospettivevertiginose aperte da questo approccio.
Ogni persona sospettata, a torto o a ragione, di non professare nel segreto
del suo cuore l'ideologia dei Diritti dell'Uomo, può dunque essere privata
dei suoi diritti civili fondamentali ed essere assoggettata ad una sorta di
morto civile, di scomunicato, di "nemico del genere umano". Così, i Diritti
dell'Uomo sfociano in definitiva sulla creazione di una paradossale e non
detta nuova categoria, che ricorda lo stato di schiavitù, l'"interdetto"
della scomunica, e la "morte civile" degli ergastolani, già abolita in
Francia con la legge del 31 marzo 1854. Questa categoria nuova, o piuttosto
restaurata sulla scorta dei modelli suddetti, e colpita da anatema, è quella
dei dissidenti,ovvero dei Malvagi o dei Salauds (letteralmente sporcaccioni,
equivalente all'italiano "porci",sottinteso "fascisti", ad esempio nel linguaggio di Sartre ).
In effetti, il ricorso al termine "salauds", sembra più moderno e meno
connotato dal linguaggio infantile. Viene opportunamente a rimpiazzare il
termine di "salope" ("porca, sporcacciona") che designava la donna di ritenuta immoralità
sessuale, questa volta per designare l'uomo o la donna (da definirsi forse
al femminile "salaude"?) di cattiva moralità in rapporto alla "virtù antirazzista".
Visto lo spirito moralista e semi-demonologico da cui è affetta la giustizia
in Europa e più in generale in Occidente, gli appartenenti a questa
categoria potrebbero anche essere indicati denominati Succubi (del Diavolo,
di Satana, di Hitler). Ma questo linguaggio non è evidentemente abbastanza
trendy, suona datato, benché sia ancora oggi utilizzato. Per esempio per
designare un vecchio generale della Wehrmacht, divenuto militante
nazionalista nel suo paese dopo la guerra,
Ernst Otto Remer (1912-1997), soprannominato "il Succubo di Hitler" dalla
voce del narratore durante una trasmissione televisiva (54).
La demonizzazione funziona alquanto bene, tenuto conto dell'obnubilamento
provocato dal complesso interiorizzato dello stopreato orwelliano. come
testimonia quanto banalmente dichiarato da un oscuro sostituto procuratore
di provincia. In presenza del padrone di un campeggio inquisito
perché non voleva più del 50% di bambini di colore, tenuto conto dei
problemi pratici che ciò gli provocava, il magistrato ha pronunciato in pubblica udienza queste parole:
«Voi siete inumano» (55).
I ladri, gli stupratori e gli assassini, per tanto che i loro moventi non
siano altro che il sadismo e l'avidità, hanno sempre da parte loro questa
chance di intenerire i pubblici ministeri postsessantottini:
in fin dei conti, sono esseri umani. E forse che nell'ottica neo-rousseauiana e permissiva gli esseri umani non sono sempre vittime della società "fascista"?
Nessuna misericordia per i "porci",non sono soggetti di diritto
Pierre Marais non è solo: per la Corte europea dei diritti dell'uomo, gli
storici revisionisti in generale sono reputati non umani, dissidenti, e
quindi "porci". La Corte ha tenuto d'altronde a ricordare la sua intangibile
petizione di principio in una causa senza alcun rapporto con il revisionismo
storico, il procedimento Lehideux et Isorni contro la Repubblica francese.
Nella relativa sentenza del 23 settembre 1998, dando ragione (per la
verità... post mortem) ai ricorrenti, che erano stati condannati in Francia
per aver pubblicato un testo in favore della revisione della condanna del
maresciallo Pétain, la Corte europea ha approfittato della circostanza per
enunciare, per inciso: «La Corte ritiene che non spetti ad essa farsi
arbitro di una questione che pertiene ad un dibattito sempre in corso
sull'interpretazione degli avvenimenti di cui si tratta. A questo titolo,
sfugge alla categoria dei fatti chiaramente stabiliti - come l'Olocausto -
la cui revisione o negazione si vedrebbe sottratta dall'art. 17 all'applicazione dell'art. 10» (56).
Il richiamo, completamente fuori tema nella fattispecie, è sintomatico della
"vigilanza" dei giudici moralizzatori e demonologi di Strasburgo. Eccoci in
pieno nel tempo delle nuove streghe, indicate alla pubblica vendetta dalla
stampa addomesticata dalla Cappa, ma anche alla vendetta
giudiziaria,all'alba del fanatismo che contraddistingue l'inizio del nuovo
millennio. Le nuove streghe sono correntemente, e per lo più indifferentemente, maledette con formule di scomunica ed anatema standardizzate, come "fascisti", "razzisti", "nazisti", "neonazisti", "negazionisti".
In aggiunta, è aperto il ricorso al sistema primitivo ed anglosassone di
common law della judicial notice, la "scienza privata" del giudice quanto ai
fatti di causa, nozione che rimanda qui ai «fatti storici chiaramente
stabiliti», dunque al di fuori di qualsiasi onere della prova, ed
addirittura di qualsiasi discussione nel contraddittorio tra le parti.
E tutto ciò sotto la copertura dell'Olocausto, uscito per i suoi settari
fanatici dall'ultimo e più recente libro della Bibbia, il libro sacro della
Shoah e cuore mistico della cattiva coscienza secolarizzata, motore immobile
dello stopreato orwelliano. Libro che viene scritto davanti ai nostri occhi
all'alba del ventunesimo secolo pretesamente emancipato, più di due secoli
dopo l'Illuminismo, costantemente celebrato, ma solo nel senso, ed ai fini, ad esso attribuiti dalla neolingua contemporanea. Viene scritto secondo l'inalterabile spirito
levantino che ha sempre presieduto a questo genere di redazione e che Ernest
Renan(1823-1892) ha analizzato in questi termini, oggi blasfemi, benché il
loro autore non sia "antisemita":
«La sincerità con se stessi non ha molto senso presso gli orientali, poco
abituati alle delicatezze dello spirito critico. Buona fede ed impostura
sono parole che, nella nostra rigida coscienza, si oppongono come termini
inconciliabili. In oriente, vi sono mille fughe e mille modi aggirare
l'ostacolo. Gli autori di libri apocrifi ("di Daniele" o "di Enoch", per
esempio), uomini tanto esaltati, commettevano per la loro causa, e con
assoluta certezza senza l'ombra di uno scrupolo, un falso. La verità
materiale ha poca presa per un orientale; vede attraverso le sue idee, i
suoi interessi, le sue passioni. La storia è [così]impossibile, se si
ammette con alterigia che vi sono per la sincerità molte misure» (57).
Non si può non pensare alla parola visionaria di Céline sulla «magica camera
a gas», in ogni caso quanto ai suoi effetti psicologici e sociali di
obnubilamento, al di fuori del dibattito stesso sulla loro realtà originale.
Dopo aver letto La menzogna di Ulisse, dello storico revisionista ante
litteram,partigiano ed ex deportato Paul Rassinier (1906-1967), pubblicato
per la prima volta nel 1950,l'autore disperato e profetico della Ecole des
cadavres (1938)scriveva: «Il suo libro, ammirevole, farà un gran baccano... tende a far dubitare pure della magica camera a gas!... non è poco!... Tutto un mondo di odio sta per essere forzato a strillare all'Iconoclasta... Era tutto la cameraa gas!... Tutto permetteva!» (58).
Ma qui, attenzione, e non soltanto al delitto d'opinione, o di pensiero
"libertino". Attenzione al crimine di sentimenti maliziosi o di pensieri
disonesti. I giudici predicatori e confessori vegliano alla messa in scena del teatro di Hitler e
sotto le quinte luminose il popolo condizionato ed ipnotizzato forma un
pubblico addomesticato ed uggiolante. Qui risiede in effetti una sorgente
essenziale della cattiva coscienza contemporanea, la sorgente prima che
eleva la questione all'altezza di un mito, nel senso di fatto fondatore. La nozione di mito
fondatore comporta in particolare un'independenza dalla verità del fatto che
esso occasionalmente strumentalizza. Così, il 14 luglio è un mito fondatore,
anche se la presa della Bastiglia è d'altronde un fatto acquisito.
Così,nella Bibbia vi sono probabilmente circostanze che richiamano fatti
storicamente verificatisi; ma ciò non leva nulla alla sua valenza di mito
fondatore. Il mito fondatore qui esplicitato nel suo modo di operare e nelle sue conseguenze, fa da parte sua riferimento ad un fatto "vero perché incontestabile per autorità di legge".
Ma di questo fatto non potrebbe mai per ipotesi essere considerato in più
esatto anche dal punto di vista storico sino a che non fosse restaurato il
libero dibattito, dato che I procedimenti pre-logici ben possono far ammettere una verità, ma non decidere anche della sua realtà empirica.
Mito incapacitante, ma anche avvento e mito fondatore delle moralizzatrici
democrazie borsistiche contemporanee e palladio dell'immarcescibile Stato di
Israele, santo tra i santi dell'Occidente "antifascista". E' un mito
inneffabile, dominio dell'indicibile, eretto in dogma morale ed
oscurantista, che protegge con le sue folgori in Francia la legge
Fabius-Gayssot. Leggi equivalenti a quest'ultima sono state ottenute in otto
paesi d'Europa 59, nel corso dell'ultimo decennio del ventesimo secolo e a
cinquant'anni dalla fine della seconda guerra mondiale, ad opera della
«comunità ebraica che si è mobilitata» (Marc Domingo).
Il dominio delle istituzioni rappresentative, autoproclamatesi tali, di tale
"comunità" sui sistemi politici e sociali europei s'è manifestato in modo
impressionante. Ebrea, ma spirito libero proveniente da sinistra, Annie
Kriegel (1926-1995) ha osato denunciare, ma invano, quest'effetto emanante da una
«ossessiva caccia alle streghe» fondata su una «insopportabile psicopolizia ebraica» (60).
Revocare in dubbio la Shoah,d'altronde, metterebbe fine al complesso dello
stopreato, dissipando una parte oggi essenziale della cattiva coscienza
secolarizzata, cosa che cambierebbe la faccia del mondo. Là sta il problema.
Da parte mia, non essendo né un sostituto procuratore preposto alla caccia
ai vecchietti, né un ex comunista, mi limiterò a constatare qui una
illustrazione impressionante della potenza e delle velleità oscurantiste di
certe organizzazioni ebraiche. Si tratta d'altronde di istanze
essenzialmente sioniste, e di conseguenza del tutto politicizzate, la cui
rappresentatività non riposa neppure sui suffragi dello stesso "popolo
eletto". Sfortunatamente, e in modo del tutto inopportuno, il
Concistoro ebraico di Francia è stato talora tirato anche lui nella partita,
al punto da costituirsi processualmente a fianco di associazioni
"specializzate" che incarnano una volontà tirannica
veterotestamentaria,fondata sullo sfruttamento della dottrina religiosa
ebraica globalmente interpretata alla luce della legge del taglione («Occhio
per occhio, etc.») (61). Come scrive Sergio Quinzio, «gli ebrei hanno sempre
guardato con sospetto il perdono, nel timore [...] che l'assenza di sanzione della colpa [...] finirebbe per mescolare caoticamente il bene e il male. [...]
C'è qualcosa di paradossale, di impossibile, di distruttore, soprattutto nel
perdono e nel rifiuto di giudicare adottati come criteri normali di
comportamento nel mondo. E questo la sottigliezza ebraica lo coglie inesorabilmente»(62).
Alla legge del taglione e al rifiuto del perdono s'oppone certo
l'insegnamento, di rottura, di Cristo nel Sermone della Montagna (63). In un
libro pubblicato nel 1947 a New York, e firmato A. O.Tittman, si legge:
«Dire con molta chiarezza che con la fine di questa guerra è arrivata
ugualmente la fine dell'era cristiana. Tutti i precetti di condotta che
avevano corso sin qui sono stati scartati, ed al loro posto è stato
stabilito lo spirito di vendetta della legge mosaica» (64).
Per il professore portoghese Joaõ Das Ragas, «di fatto a Norimberga due
mondi si sono affrontati, che non potevano comprendersi. Il mondo
materialista di Mammona e dell'ipocrisia democratica contro la concezione
idealista ed eroica di un popolo che difendeva il suo diritto di vivere» (65).
Ebbene, i tempi mammonici sono felicemente arrivati, sovvertendo i nostri
principi e le raffinatezze della nostra civiltà giuridica, senza pietà.
Ciononostante, esisteva già nei processi delll'Inquisizione cristiana una
deroga in cui il "perdono" cristiano parimenti non poteva entrare in gioco,
salvo cadere nell'ambiguità, giacché si pensava: «Il giudice deve essere
misericordioso? Val meglio che preferisca la misericordia al rigore, questo
è il principio: in realtà il giudice è però sempre
misericordioso, anche quando uccide, perché se non addolcisce la pena di
certo compatisce il condannato. E' misericordioso quando fa frustare
qualcuno e vieta allo stesso tempo che subisca una pena più grave ancora. E
così via. Perdonare ai peccatori ostinanti, è ingiustamente misericordioso.
Niente misericordia né perdono dunque per gli eretici, salvo se si piegano
alla volontà dell'inquisitore» (66).
I "porci" non sono soggetti di diritto
Le prospettive aperte dalla giurisprudenza scellerata e inconsciamente
demonologica della Corte europea dei diritti dell'uomo sono perciò appunto vertiginose.
I dissidenti dell'ideologia dei Diritti dell'Uomo, questi nuovi
eretici,potranno essere sottoposti alla tortura e ad altre vessazioni? Non
cediamo qui al gusto della sparata,perché abbiamo visto che la risposta in
linea di principio dovrebbe essere affermativa (67), almeno sulla base della
illustrata dottrina di ostracismo giudiziario. Per il trionfo, ovviamente,
dei «valori fondamentali della Convenzione... ovvero la giustizia e la
pace», i paria dell'art. 17, in cui rientra potenzialmente qualsiasi
dissidente politico radicale, sono espressamente esclusi dai benefici della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e quindi da
tutte le disposizioni protettive della Convenzione stessa, secondo le
necessità della super-ideologia.
Così, per la salvaguardia "della giustizia e della pace" si potrà legalmente
escludere qualsiasi "fascista" designato come tale dal beneficio dell'art. 4: -
«Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù».
Così, se sembrerà necessario rafforzare la repressione contro questi
porci,sarà possibile mettere quanti identificati come negazionisti ai lavori
forzati, escludendoli dal beneficio del secondo comma dello stesso articolo:
«Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio».
Idem per ciò che riguarda il diritto «alla libertà e alla sicurezza» (art.
5), o «alla vita privata e familiare» dei razzisti che potrebbero asseritamente minacciare «la giustizia e la pace».
Questo sistema, emergente nell'esempio citato da una decisione che si è
ribellata alla ricerca scientifica, può identicamente permettersi di proibire il cattolicesimo
tradizionale ai fedeli della tendenza di Mons. Lefebvre, ove qualcuno decidesse che sono "fascisti".
L'art. 17 potrebbe permettere infatti di rifiutare loro la facoltà di d'invocare il secondo comma dell'art. 9 della Convenzione («libertà di manifestare la propria religione...»). Del resto, la Repubblica francese si è da non molto dotata di una legge contro i «movimenti settari», promulgata il 12 giugno 2001, che non sono altro in definitiva che religioni non compromesse con gli Stati e le istituzioni della Cappa.
I "movimenti settari" sono infatti definibili essenzialmente come credenze e
culti che nel bene e nel male non hanno sufficientemente manifestato il loro
ossequio ai Diritti dell'Uomo. Si tratta di una legge che del resto non
dovrebbe letteralmente lasciare del tutto tranquilli neppure gli ordini
regolari cattolici, persino conciliari, e su cui si dovrebbe ritornare...
L'art. 17 consentirebbe altresì di proibire ai "razzisti" di sposarsi tra
"bianchi", ove si possa sospettare che ciò avvenga per un loro colpevole
cedimento ad un'inclinazione razzialmente endogena, aborrita dal sistema e
dalla Cappa (United Colors of Benetton!).
Questa libertà, che sarebbe in via generale garantita dall'art. 12 della Convenzione, che riguarda la libertà matrimoniale, non è infatti certamente applicabile ai "porci".
A partire da una giurisprudenza folle, scellerata e gravida di arbitri
impensabili, tutte queste speculazioni diventano d'un tratto giuridicamente plausibili.
Ma ecco un caso concreto. E' stato recentemente possibile
osservare,nell'indifferenza generale, che Maurice Papon (68) non era in
effetti un "uomo", nel senso dei "diritti" relativi, come si era pure a
lungo pensato, ma piuttosto un "porco". Verosimilmente consigliato da
giuristi più versati tecnicamente che osservatori della decadenza
moralistica del diritto e della parzialità istituzionale dei giudici, l'ex
ministro gollista, appena condannato per "crimini contro l'umanità" sulla base di
una rivisitazione a cinquant'anni di distanza dei suoi uffici durante il
periodo pétainista, era filato in Svizzera. Si trattava di evitare
un'incarcerazione a 88 anni di età, e garantirgli di poter al contrario
pacificamente e tranquillamente finire i suoi giorni nel cantone del
Valois.In effetti, in mano alle autorità elvetiche, e rifiutando il proprio
rimpatrio, credeva a buon diritto (?) di poter approfittare di una lunga, e
in effetti controversa e discutibile, procedura di estradizione, verosimilmente in regime di libertà provvisoria, tenuto anche conto della sua età avanzatissima.
Poteva legittimamente (?) pensare di aver giocato una mano vincente,giacché,
benché acquisita al nuovo ordine morale mondialista e sottoposta alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Svizzera
non conosceva ancora la nozione di "crimine contro l'umanità", quale
definito ex post dai vincitori di un conflitto contro i pretesi perpetratori
da essi sconfitti. Si trattava in ogni caso di mesi di tranquillità
guadagnati ai suoi ultimi giorni, in attesa di dover eventualmente scegliere
in tutta calma una destinazione d'espulsione, ove necessario ed ove fosse stato ancora vivo all'epoca...
Ma Maurice Papon e i suoi avvocati hanno subito scoperto che il diritto,
pure protettore dei criminali di diritto comune, non era fatto per i paria
della sua specie, per i "porci". Al posto della normale procedura di
estradizione nel contraddittorio dell'interessato, il condannato di Bordeaux
non ha conosciuto che la procedura... di volo di un elicottero militare. E'
così che Maurice Popon è stato depositato, sotto buona guardia, a
Pontarlier, "senz'altra formalità processuale", è ben il caso di dirlo.
Una volta così regolata in modo esemplare la sorte dei "porci" riconosciuti,
conviene lavorare la pasta umana alla base. In questo spirito, un magistrato
bigotto, moralista ed inquisitore, ha proposto un'interessante soluzione per
redimere la popolazione indigena di Francia,ancora istintivamente troppo
restia ai benefici dell'"antirazzismo".
Il 21 marzo 2001, avanti la commissione dipartimentale d'accesso alla
cittadinanza della regione dell'Essonne, Laurent Davenas, all'epoca
procuratore della repubblica al tribunale di grande istanza di Evry, ha
illustrato il suo progetto di promozione pedagogica coercitiva dei Diritti
dell'Uomo come segue:
«In materia di infrazione al codice della strada, i conducenti possono
recuperare punti per la loro patente di guida seguendo un corso che li aiuti
a correggere il loro comportamento. Parimenti, un responsabile di
discriminazione razziale potrebbe seguire un corso a pagamento di due giorni
nel corso del quale gli si inculcherebbero i principi della tolleranza. Alla
fine di tale corso, si vedrebbe restituire la sua patente di cittadino
abilitato a vivere in società» (69).
Così, ai nostri giorni, un procuratore rinomato può ritenere che i nostri
personali atteggiamenti,mossi da discernimenti intimi ed arbitrari,
costituiscono materia di polizia ordinaria, come il comportamento stradale.
Tale magistrato può, ma in questo è certamente in linea con i giudici di
Strasburgo, arrivare a concepire conseguentemente che sia richiesta al
cittadino una "patente per vivere in società", al termine di un vero e
proprio addestramento, ben inteso in nome del Bene
giusumanista. Laurent Davenas, tenuto conto delle sue affermazioni e della
potenza del condizionamento contemporaneo, ignora certamente c
14:55 Scritto da: waa359 | Link permanente | Commenti (0) |
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